Art. 11.
(Presentazione delle candidature in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».

      2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.